Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1867
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025. 113 parole tolte, 12 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le Amministrazioni delle poste d'Italia e di Spagna formeranno ogni mese i conti delle corrispondenze, e questi conti, dopo di essere stati discussi ed approvati reciprocamente, verranno saldati alla fine di ogni trimestre da quella Amministrazione che risultera' debitrice.
tolto: I conti sovramenzionati saranno liquidati e saldati in moneta italiana, e nella liquidazione il ragguaglio delle monete spagnuole avra' luogo in ragione di trentotto centesimi di scudo per ogni lira italiana.
tolto: Il saldo dei conti si paghera' come segue:
tolto: 1° Con lettere di cambio sopra Firenze, quando il saldo risulti a favore dell'Amministrazione delle poste d'Italia;
tolto: 2° Con lettere di cambio sopra Madrid, quando il saldo risulti a favore dell'Amministrazione delle poste di Spagna.aggiunto: Convenzione-art. 26 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1867-07-07;3792~art26 · fonte del testo
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