Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1867
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1867 al 9 maggio 2025. 107 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La perdita d'una lettera raccomandata o di un pacco di periodici o stampati raccomandati dara' diritto ad un'indennita' di cinquanta lire in Italia e diciannove scudi in Ispagna, secondo che la perdita sara' avvenuta sul territorio italiano o spagnuolo.
tolto: Non si ammetteranno pero' reclami per indennita' dello smarrimento di oggetti raccomandati, ne' le due Amministrazioni si terranno obbligate al pagamento d'essa quando siano trascorsi sei mesi dalla data d'impostazione della lettera o della stampa raccomandata.
tolto: L'Amministrazione delle poste d'Italia e quella di Spagna soddisferanno in parte uguale l'indennita', di cui nel presente articolo, qualora la perdita dell'oggetto raccomandato sia avvenuta durante il transito attraverso il territorio francese.aggiunto: Convenzione-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1867-07-07;3792~art16 · fonte del testo
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