Art. 36 — Struttura interna degli ospedali generali

Negli ospedali generali la sezione e' l'unita' funzionale che deve comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto. Negli stessi ospedali le sezioni di specialita' possono comprendere anche un numero di posti-letto che in ogni caso non puo' essere inferiore a 15. Queste sezioni, ove non esista la relativa divisione, sono di regola aggregate ad una divisione affine. La divisione e' composta da 2 o piu' sezioni e comprende non meno di 50 e non piu' di 100 posti-letto. Negli stessi ospedali le divisioni di specialita' possono comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso non puo' essere inferiore a trenta. ((Nelle divisioni di odontoiatria e stomatologia i posti-letto possono essere sostituiti parzialmente da unita' operative stomatologiche con equivalenza di ciascuna poltrona operativa odontostomatologica a quattro posti-letto. In ogni caso il numero dei posti-letto non potra' essere inferiore a quindici, salvo che per gli ospedali specializzati in odontoiatria e stomatologia)). I servizi speciali di diagnosi e cura forniscono prestazioni specializzate e di norma non dispongono di letti di degenza o ne hanno un numero che, comunque, non puo' essere superiore a quello previsto per le sezioni di specialita'.

Testo vigente dal 20 maggio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 12 marzo 1968 al 20 maggio 1975. 52 parole aggiunte.

… numero inferiore di posti-letto che in ogni caso non puo' essere inferiore a trenta. aggiunto: Nelle divisioni di odontoiatria e stomatologia i posti-letto possono essere sostituiti parzialmente da unita' operative stomatologiche con equivalenza di ciascuna poltrona operativa odontostomatologica a quattro posti-letto. In ogni caso il numero dei posti-letto non potra' essere inferiore a quindici, salvo che per gli ospedali specializzati in odontoiatria e stomatologia. I servizi speciali di diagnosi e cura forniscono prestazioni specializzate e di norma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art36 · fonte del testo