Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Province, che non fossero avvenute prima, avranno luogo il giorno 30 ottobre 1949. Il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' fissare le elezioni per date anteriori.

Testo vigente dal 30 dicembre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1948-12-24;1465~artunico · fonte del testo