Art. 7 — Norme in materia di elezioni regionali

[1]Le elezioni regionali gia' indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.

[2]La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 31 gennaio 2001

[4]CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

Testo vigente dal 1 febbraio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-01-31;2~art7 · fonte del testo