Art. 2 — Uffici di diretta collaborazione
Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
- a)l'Ufficio di Gabinetto;
- b)l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;
- c)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.C.M. 11 GIUGNO 2019, N. 78));
- d)l'Ufficio Stampa e Comunicazione;
- e)la Segreteria del Ministro;
- f)la Segreteria particolare del Ministro;
- g)la Segreteria tecnica del Ministro;
- h)le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro agiscono secondo criteri che consentono l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, la elaborazione delle politiche pubbliche, la valutazione della loro attuazione e le connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. L'Ufficio di Gabinetto assicura l'unitarieta' dell'azione di supporto al Ministro da parte degli uffici di diretta collaborazione, che costituiscono, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, un centro di responsabilita' amministrativa. L'assetto interno degli Uffici di diretta collaborazione e' determinato con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.
Testo vigente dal 24 agosto 2019
