Art. 70 — Particolari gestioni autonome
Le entrate e le uscite di competenza di particolari gestioni, per le quali non e' prevista la redazione del bilancio consolidato sono classificate, a seconda della loro natura, nelle voci di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12. I relativi bilanci sono allegati al bilancio dell'ente.
Testo vigente dal 6 maggio 2003
