[1]Sono agenti della riscossione coloro che, a norma di apposite disposizioni, sono incaricati di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza e tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'ente. Le modalita' di riscossione sono stabilite dal regolamento di contabilita' di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei seguenti principi:

[2]- le somme riscosse dagli incaricati alla riscossione devono essere versate al tesoriere o cassiere dell'ente non oltre il primo giorno lavorativo successivo; - gli agenti della riscossione devono presentare periodicamente, e comunque al termine dell'esercizio, il conto degli incassi al servizio di ragioneria dell'ente corredato della relativa documentazione giustificativa.

Testo vigente dal 6 maggio 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97~art68 · fonte del testo