Il Nucleo puo' avvalersi, sempre e comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 6, di:

  • a)personale acquisito in forma di distacco da parte di altre Amministrazioni pubbliche e territoriali;
  • b)stagisti e borsisti messi a disposizione sulla base di risorse proprie e di terzi;
  • c)organismi esterni deputati allo svolgimento di compiti di ricerca, sviluppo programmatico o servizi gestionali;
  • d)esperti diversi dai componenti esterni del Nucleo, per incarichi definiti e di durata non superiore ai sei mesi.

Testo vigente dal 16 luglio 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;95~art5 · fonte del testo