Art. 5 — Supporto tecnico
Il Nucleo puo' avvalersi, sempre e comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 6, di:
- a)personale acquisito in forma di distacco da parte di altre Amministrazioni pubbliche e territoriali;
- b)stagisti e borsisti messi a disposizione sulla base di risorse proprie e di terzi;
- c)organismi esterni deputati allo svolgimento di compiti di ricerca, sviluppo programmatico o servizi gestionali;
- d)esperti diversi dai componenti esterni del Nucleo, per incarichi definiti e di durata non superiore ai sei mesi.
Testo vigente dal 16 luglio 2007
