In attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Nucleo:

  • a)assicura l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante e monitoraggio di progetti e interventi;
  • b)assicura il raccordo del Nucleo con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico;
  • c)assicura il raccordo con le attivita' della rete dei Nuclei di valutazione costituita dalla Conferenza Stato-Regioni, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999;
  • d)assicura l'integrazione con il sistema statistico nazionale e con le altre fonti informative rilevanti;
  • e)assicura l'aggiornamento delle metodologie correlate all'attivita' e ne propone l'impiego presso le Direzioni generali e nell'ambito dei programmi da queste partecipati o promossi, cura la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;
  • f)propone strumenti e metodologie per assicurare e migliorare il collegamento tra gli obiettivi strategici adottati dall'Amministrazione e l'allocazione e l'uso delle risorse rinvenienti dal bilancio dello Stato, dalla programmazione comunitaria, dagli enti territoriali e regionali, da procedure di finanza di progetto;
  • g)elabora proposte per la progressiva integrazione delle politiche di internazionalizzazione economica, sociale e culturale nel quadro delle politiche pubbliche per lo sviluppo;
  • h)formula, su richiesta delle Direzioni generali del Ministero degli affari esteri o della Unita' speciale per le regioni della Segreteria generale del medesimo Ministero, valutazioni specifiche di progetti e programmi operativi, intese ed accordi internazionali, anche in relazione ad istanze di collaborazione da parte di altre Amministrazioni, o comitati interistituzionali.

Testo vigente dal 16 luglio 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;95~art3 · fonte del testo