Art. 3 — Funzioni e compiti
In attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Nucleo:
- a)assicura l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante e monitoraggio di progetti e interventi;
- b)assicura il raccordo del Nucleo con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico;
- c)assicura il raccordo con le attivita' della rete dei Nuclei di valutazione costituita dalla Conferenza Stato-Regioni, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999;
- d)assicura l'integrazione con il sistema statistico nazionale e con le altre fonti informative rilevanti;
- e)assicura l'aggiornamento delle metodologie correlate all'attivita' e ne propone l'impiego presso le Direzioni generali e nell'ambito dei programmi da queste partecipati o promossi, cura la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;
- f)propone strumenti e metodologie per assicurare e migliorare il collegamento tra gli obiettivi strategici adottati dall'Amministrazione e l'allocazione e l'uso delle risorse rinvenienti dal bilancio dello Stato, dalla programmazione comunitaria, dagli enti territoriali e regionali, da procedure di finanza di progetto;
- g)elabora proposte per la progressiva integrazione delle politiche di internazionalizzazione economica, sociale e culturale nel quadro delle politiche pubbliche per lo sviluppo;
- h)formula, su richiesta delle Direzioni generali del Ministero degli affari esteri o della Unita' speciale per le regioni della Segreteria generale del medesimo Ministero, valutazioni specifiche di progetti e programmi operativi, intese ed accordi internazionali, anche in relazione ad istanze di collaborazione da parte di altre Amministrazioni, o comitati interistituzionali.
Testo vigente dal 16 luglio 2007
