In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati i seguenti organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri:

  • a)Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri;
  • b)Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero;
  • c)Commissione per gli indennizzi al personale in servizio all'estero. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono ridotte del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Testo vigente dal 16 luglio 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;95~art1 · fonte del testo