Art. 6 — Altri organismi confermati
In attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando quanto disposto dagli articoli da 1 a 5, restano confermati i seguenti organismi:
- a)il Comitato per le pubblicazioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- b)la Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali prevista all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1997, n. 420;
- c)la Commissione per l'esame delle proposte di cessione di beni culturali offerti in pagamento di imposte di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637;
- d)il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della prima guerra mondiale previsto all'articolo 4, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 78;
- e)l'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio previsto all'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f)il Comitato per i premi agli esportatori del libro previsto all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010;
- g)la Commissione per i contributi alle pubblicazioni di elevato valore culturale prevista all'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Testo vigente dal 10 luglio 2007
