Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che prevede la «Commissione per il recepimento delle normative comunitarie»;
  • b)articoli 12 e 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nella parte in cui prevedono rispettivamente l'istituzione del «Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture» e del «Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie». Le disposizioni vigenti relative alla Commissione per il recepimento delle normative comunitarie e al Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

Testo vigente dal 11 luglio 2007

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;91~art7 · fonte del testo