Art. 7 — Abrogazioni
Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
- a)articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che prevede la «Commissione per il recepimento delle normative comunitarie»;
- b)articoli 12 e 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nella parte in cui prevedono rispettivamente l'istituzione del «Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture» e del «Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie». Le disposizioni vigenti relative alla Commissione per il recepimento delle normative comunitarie e al Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.
Testo vigente dal 11 luglio 2007
