Art. 2 — Scuola dell'infanzia
La scuola dell'infanzia accoglie bambini di eta' compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualita' pedagogica, flessibilita' e specificita' dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di eta' interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata e' disposto alle seguenti condizioni:
- a)disponibilita' dei posti;
- b)accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- c)disponibilita' di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilita' e funzionalita', tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di eta' inferiore a tre anni;
- d)valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalita' dell'accoglienza. Analogamente e' prevista la possibilita', previo accordo in sede di Conferenza unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle «sezioni primavera», ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l'istituto degli anticipi, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente. L' istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso. 1 L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia e' stabilito in 40 ore settimanali, con possibilita' di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilita', prevista dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari sono comprensivi della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica in conformita' all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni scolastiche organizzano le attivita' educative per la scuola dell'infanzia con l'inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie. Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunita' privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di eta' compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza e' determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non puo' dar luogo a sdoppiamenti di sezioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 21 marzo 2011, n. 92 (in G.U. 1ª s.s. 23/03/2011, n. 13) ha dichiarato "che non spettava allo Stato disciplinare l'istituzione di nuove scuole dell'infanzia e di nuove sezioni della scuola dell'infanzia, nonche' la composizione di queste ultime, nei termini stabiliti dall'art. 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e per l'effetto annulla l'articolo 2, commi 4 e 6, del suddetto d.P.R. n. 89 del 2009".
Testo vigente dal 24 marzo 2011
