Sezione II – Modalità di acquisizione dei campioni biologici e di gestione e tipizzazione dei profili del DNA
- Art. 5 — Acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge
- Art. 6 — Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati