Art. 10 — Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, le parole: «gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico» sono soppresse;
  • b)l'ultimo periodo. ((10))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

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Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente: a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta; b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta; c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta; d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".

Testo vigente dal 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2010 al 31 maggio 2017. 1 parola aggiunta.

b) l'ultimo periodo. aggiunto: 10

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

    Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente: a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta; b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta; c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta; d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;87~art10 · fonte del testo