Art. 28 — Servizio nazionale dighe
Fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, ((e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna)) continuano a svolgere le attivita' espletate in applicazione ((degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363.)) Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
Testo vigente dal 22 agosto 1994
