Il Ministero delle attivita' produttive e' responsabile dell'attuazione del programma di informazione ai consumatori ed elabora una reazione sullo stato di attuazione e sul grado di efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, che forniscono le ulteriori informazioni necessarie alla completezza della relazione. A tale fine i costruttori e i responsabili dei punii vendita forniscano, entro ii 15 settembre 2003, le informazioni necessarie all'applicazione del programma di informazione, secondo le modalita' stabilite con successivo provvedimento del Ministero delle attivita' produttive. L'attuazione dei commi 1 e 2 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 19 aprile 2003

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-17;84~art8 · fonte del testo