Per le finalita' di cui al comma 2 i costruttori forniscono al Ministero delle attivita' produttive, entro il 15 dicembre di ogni anno, 1e informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II al presente regolamento. Per il primo anno le informazioni' sono fornite entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento. Sulla base delle informazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attivita' produttive redige annualmente la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di C02, contenente le informazioni di cui all'allegato II al presente regolamento. La guida, approvata con decreto del Ministero delle attivita' produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet dello stesso Ministero, nonche' sui siti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela dei territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. I responsabili del punto vendita, su richiesta del consumatore, rendono disponibile gratuitamente la guida presso il proprio punto vendita. La guida e' inoltre disponibile presso le locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Testo vigente dal 19 aprile 2003

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-17;84~art4 · fonte del testo