Corso obbligatorio di preparazione 1. Gli impiegati nominati in prova nei profili professionali delle qualifiche funzionali superiori alla quinta e nei profili tecnico-informatici della quinta qualifica funzionale sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, un corso obbligatorio teorico-pratico di preparazione, organizzato in relazione allo specifico profilo professionale da ricoprire e tenuto dalla Ragioneria generale dello Stato o, ove cio' non sia possibile, da altro organismo pubblico o privato dalla stessa individuato. In questo caso il corso deve essere svolto sotto il coordinamento ed il controllo della Ragioneria generale dello Stato. 2. Al termine del corso obbligatorio gli impiegati in prova dovranno sostenere un esame-colloquio, integrato da una prova pratica, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale acquisito. A tale accertamento provvede una commissione esaminatrice composta da un presidente scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e da due componenti scelti tra i docenti del corso. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore all'ottava. 3. L'esito del corso obbligatorio costituisce uno degli elementi di valutazione nel procedimento per la nomina in ruolo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impiegati assunti con il sistema di cui all'art. 1, comma 2.

Testo vigente dal 24 aprile 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-28;83~art4 · fonte del testo