Art. 11 — Formazione e aggiornamento professionale
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto alla formazione ed all'aggiornamento professionale, anche mediante la frequenza di corsi a carattere residenziale, secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione penitenziaria, che attua in tale settore ogni iniziativa utile al fine di assicurare livelli di adeguata professionalita' e costante aggiornamento.
Testo vigente dal 1 aprile 1999
