Art. 11 — Formazione e aggiornamento professionale

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto alla formazione ed all'aggiornamento professionale, anche mediante la frequenza di corsi a carattere residenziale, secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione penitenziaria, che attua in tale settore ogni iniziativa utile al fine di assicurare livelli di adeguata professionalita' e costante aggiornamento.

Testo vigente dal 1 aprile 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82~art11 · fonte del testo