Art. 1 — Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
- a)Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- b)Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- c)CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
- d)CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- e)CONVSU, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- f)CSPI, il Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
- g)CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- h)CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- i)PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- l)CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- m)CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- n)GARR, il Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca;
- o)INDIRE, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
- p)INVALSI, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
- q)IRRE, l'istituto regionale di ricerca educativa di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- r)AIPA, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
- s)OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232;
- t)ESA, l'Agenzia spaziale europea di cui alla convenzione firmata a Parigi il 30 maggio 1975 e ratificata con la legge 9 giugno 1977, n. 358.
Testo vigente dal 20 novembre 2003
