Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 1 Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dello sviluppo economico, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso. Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per il Comitato tecnico di cui all'articolo 5, resta ferma la durata triennale dei vigenti incarichi prevista, rispettivamente, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal decreto ministeriale in data 18 ottobre 2006 di costituzione dello stesso Comitato tecnico. La durata dei rapporti contrattuali dei componenti degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 non puo' eccedere i limiti temporali di proroga degli organismi stessi ai sensi del comma 1.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.C.M. 25 maggio 2011

1

Il D.P.C.M. 25 maggio 2011 (in G.U. 14/10/2011, n. 240) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, lettera a), c) d) e e) del presente provvedimento sono prorogati per un biennio.

Testo vigente dal 29 ottobre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2007 al 29 ottobre 2011.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.C.M. 25 maggio 2011

    Il D.P.C.M. 25 maggio 2011 (in G.U. 14/10/2011, n. 240) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli organismi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, lettera a), c) d) e e) del presente provvedimento sono prorogati per un biennio.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;78~art10 · fonte del testo