Art. 26 — Qualità del servizio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2001 al 16 settembre 2003. 223 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'Autorita' puo' fissare i parametri di qualita' dei servizi per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi, definendo, a tal fine, gli obiettivi di prestazione nelle singole licenze, in particolare per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale che hanno significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19. Gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19, devono fornire all'Autorita', su richiesta, informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo i parametri, le definizioni e i metodi di rilevamento indicati nell'allegato VII. L'Autorita' puo' chiedere le medesime informazioni anche ad altri organismi che hanno fornito reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi per piu' di diciotto mesi. Ove opportuno e sentite le parti interessate ai sensi dell'articolo 36, l'Autorita' pubblica i dati sulle prestazioni di cui al comma 1. In caso di persistente omissione da parte di un organismo di telecomunicazioni del raggiungimento degli obiettivi di prestazione, l'Autorita' puo' adottare misure specifiche, secondo le condizioni definite nella licenza individuale rilasciata. L'Autorita' puo' incaricare un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni ai fini della verifica dell'esattezza e della comparabilita' dei dati messi a disposizione dagli organismi di cui al comma 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-11;77~art26 · fonte del testo
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