Art. 4 — Norme di rinvio
Per quanto non innovato dal presente regolamento, gli uffici di cui all'art. 1, ciascuno per la materia di competenza, esplicano le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per gli organi centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali. ((Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1994))
Testo vigente dal 2 marzo 1995
