((Il Presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti professionali e disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi e' predisposta dal comitato di selezione di cui all'articolo 8, comma 3.)) ((Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarieta' delle strategie e delle attivita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.)) ((Il trattamento economico del Presidente e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia.)) ((Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.)) ((L'incarico di Presidente e' a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.))

Testo vigente dal 19 febbraio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 2010 al 19 febbraio 2026. 43 parole tolte, 163 parole aggiunte.

Il Presidentetolto: , eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, aggiunto: e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalita', anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' della valutazione di tali attivita', provenienti da una pluralita' di ambiti professionali e disciplinari. Ai fini della nomina, la terna dei nomi e' predisposta dal comitato di selezione di cui all'articolo 8, comma 3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarieta' delle strategie e delle attivita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo. Il tolto: Presidente aggiunto: trattamento economico del Presidente e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un tolto: Vicepresidente aggiunto: vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. tolto: Il trattamento economico del Presidente e' equiparato a quello di un dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca aggiunto: L'incarico di Presidente e' a tempo pieno ed e' incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;76~art7 · fonte del testo