Art. 4 — Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari e i comandi provinciali

Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi, e' determinato come segue:

  • a)un capo reparto volontario;
  • b)quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari;
  • c)almeno dieci vigili volontari. Per le esigenze dei comandi provinciali il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei vigili volontari e dei funzionari tecnici antincendi e' determinato come segue:
  • a)un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato servizio con tale qualifica per almeno ottanta giorni;
  • b)un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato servizio per almeno ottanta giorni.

Testo vigente dal 25 marzo 2004

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76~art4 · fonte del testo