Art. 4 — Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari e i comandi provinciali
Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi, e' determinato come segue:
- a)un capo reparto volontario;
- b)quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari;
- c)almeno dieci vigili volontari. Per le esigenze dei comandi provinciali il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei vigili volontari e dei funzionari tecnici antincendi e' determinato come segue:
- a)un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato servizio con tale qualifica per almeno ottanta giorni;
- b)un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato servizio per almeno ottanta giorni.
Testo vigente dal 25 marzo 2004
