Art. 25 — Vestiario ed equipaggiamento
Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.
Testo vigente dal 25 marzo 2004
