Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.

Testo vigente dal 25 marzo 2004

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76~art25 · fonte del testo