Art. 1 — Personale volontario
Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' costituito da:
- a)vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
- b)ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed e' chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.
Testo vigente dal 25 marzo 2004
