Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' costituito da:

  • a)vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
  • b)ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Il personale volontario non e' vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed e' chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Testo vigente dal 25 marzo 2004

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;76~art1 · fonte del testo