Art. 6 — Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari
I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- a)cittadinanza italiana;
- b)diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- c)idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;
- d)eta' non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;
- e)residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; si prescinde da tale requisito esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;
- f)godimento dei diritti politici;
- g)non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- h)possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- i)posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di eta', possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianita' conseguita. Si prescinde dal possesso del requisito dell'eta' e dell'idoneita' psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attivita' svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente.
Testo vigente dal 25 marzo 2004
