1. Ove occorra, si provvede in contanti, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, al pagamento delle spese casuali, dei sussidi urgenti, delle spese contrattuali, degli anticipi di viaggio, delle minute spese di funzionamento dell'Istituto, nonche' di quelle altre spese il cui pagamento si renda necessario ed urgente. 2. Per il pagamento delle spese di cui al comma precedente si provvede mediante ordinativi a favore del cassiere con l'obbligo della resa del conto giudiziale. 3. Per speciali esigenze individuate con provvedimento direttoriale, il cassiere riceve il versamento di somme liquide, vaglia postali e vaglia cambiari della Banca d'Italia intestati all'Istituto, emettendo apposite quietanze in triplice copia numerate in ordine continuativo, per ogni esercizio finanziario. Le somme introitate devono essere versate entro tre giorni alla contabilita' speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

1

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 7 agosto 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1995 al 7 agosto 2012.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106

    Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-09-21;754~art16 · fonte del testo