Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di se' l'elenco dei valutatori, stabilendone le modalita' tecniche per la tenuta, nonche' garantisce la pubblicita' dell'elenco medesimo e delle citate modalita' sul proprio sito internet. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche interessate che ne fanno richiesta, dimostrando di possedere i seguenti requisiti:

  • a)garanzia di imparzialita' ed indipendenza nell'esercizio delle proprie attivita';
  • b)disponibilita' di una adeguata strumentazione per l'applicazione delle metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all'articolo 1, comma 1, rispettivamente, lettere d) ed e);
  • c)disponibilita' di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilita'. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore, all'atto della richiesta di iscrizione, si impegna:
  • a)a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;
  • b)a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un'incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;
  • c)una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei ventiquattro mesi successivi, attivita' di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa. Nell'accertamento dei requisiti di accessibilita' dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate possono acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1. Con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti:
  • a)le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c);
  • b)gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attivita' svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per cento;
  • c)le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per l'attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' l'entita' della quota dovuta al Cnipa nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, per l'espletamento delle funzioni ispettive di cui al medesimo articolo 7. Il venire meno dei requisiti in base ai quali e' avvenuta l'iscrizione determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1; la cancellazione e' altresi' disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3. Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso dall'elenco; l'interessato puo' presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa provvede altresi' a dare adeguata pubblicita' della avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.

Testo vigente dal 3 maggio 2005

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-03-01;75~art3 · fonte del testo