Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
- a)accessibilita': ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacita dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b)tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- c)valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilita';
- d)verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
- e)verifica soggettiva: valutazione del livello di qualita' dei servizi, gia' giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;
- f)fruibilita': la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilita' e semplicita' d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
- g)soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004;
- h)valutatori: soggetti iscritti nell'apposito elenco e qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilita' dei servizi.
Testo vigente dal 3 maggio 2005
