[1]REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

[2]Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384))

Testo vigente dal 8 novembre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1988 al 8 novembre 2001. 848 parole tolte, 11 parole aggiunte in 21 capoversi.

Art. 1. tolto: 1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono farsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sempreche' la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

tolto: a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

tolto: b) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;

tolto: c) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente gia' installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni in materia istituzionale o comunque interessanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quando non vi siano disponibili locali demaniali sufficienti, ovvero idonei;

tolto: d) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali o comunque interessanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

tolto: e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, nonche' abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

tolto: f) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, da liquidare, comunque, su presentazione di fattura;

tolto: g) stampa di materiale vario, qualora motivate ragioni di urgenza lo richiedano e previo accertamento dell'impossibilita' di una loro tempestiva esecuzione da parte dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato;

Mostra gli altri 13 capoversi cambiati

tolto: h) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;

tolto: i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

tolto: l) spese di rappresentanza e casuali, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

tolto: m) rilegatura di libri e pubblicazioni varie;

tolto: n) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, illuminazione e riscaldamento dei locali in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'uso di macchine;

tolto: o) acquisto e riparazione di mobilio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;

tolto: p) acquisto e noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura, di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttrici e di personal computers, previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140;

tolto: q) acquisto di materiale di consumo per il funzionamento delle apparecchiature di cui alla lettera p), nonche' per tutte le altre apparecchiature, ivi comprese quelle elettroniche, gia' installate presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e spese per la manutenzione delle stesse;

tolto: r) riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli, acquisto di carburante e lubrificanti, nonche' spese per l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, per il pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione e di altre eventuali, per il pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli in dotazione agli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

tolto: s) spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

tolto: t) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti di riproduzione, elettronici, meccanografici televisivi e di amplificazione e diffusione sonora;

tolto: u) forniture, lavori, trasporti e varie riguardanti il reclutamento, l'avviamento e l'assistenza dei lavoratori italiani e delle loro famiglie, destinate all'interno e all'estero o che rimpatriano, nonche' degli stranieri assimilati;

tolto: v) spese concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma di legge o, qualora non previsti da norme legislative, costituiti con decreto interministeriale, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza; spese per lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento del personale, nonche' dei concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Il limite di spesa per ogni lavoro e provvista di servizi di cui al presente articolo e' fissato nella misura massima di lire 150 milioni. 3. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in piu' forniture, lavori o servizi. 4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente articolo viene disposta dai dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione centrale, per le spese riferite al "centro", e dai dirigenti preposti agli uffici periferici, per le spese riferite agli uffici medesimi, nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-08;71~art1 · fonte del testo