Art. 6 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 35.608.200 per l'anno 2022 e ad euro 15.175.300 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
- a)quanto ad euro 11.432.900 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;
- b)quanto ad euro 9.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;
- c)quanto a complessivi euro 15.175.300 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante riduzione, per euro 6.175.300, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, per euro 9.000.000, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1029, legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 18 giugno 2022
