Art. 5 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente accordo, complessivamente pari a 12.666.700 euro per l'anno 2022 e a 4.411.500 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
- a)quanto a 8.255.200 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;
- b)quanto a 4.411.500 euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 23 dicembre 2022
