Art. 15 — Impiego coordinato di docenti
I provvedimenti di incarico di docenza di cui all'articolo 14, comma 1, emessi da ciascuna scuola prevedono la possibilita' di destinare il docente ad attivita' formative svolte dalle altre scuole pubbliche di formazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.
Testo vigente dal 24 giugno 2013
