Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto s'intende:
- a)per "lavoro a distanza" l'attivita' di telelavoro svolta in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
- b)per "telelavoro" la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce;
- c)per "sede di lavoro" quella dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
Testo vigente dal 25 marzo 1999
