Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a)"sede di lavoro" l'ufficio, lo stabilimento, il cantiere o comunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di lavoro;
- b)"sede operativa di societa' di fornitura di lavoro temporaneo" l'ufficio presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro relativi al prestatore di lavoro temporaneo;
- c)"servizi competenti" i centri per l'impiego o gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
- d)"S.I.L." il Sistema informativo lavoro.
Testo vigente dal 13 febbraio 2001
