Art. 2 — Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  • a)"sede di lavoro" l'ufficio, lo stabilimento, il cantiere o comunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di lavoro;
  • b)"sede operativa di societa' di fornitura di lavoro temporaneo" l'ufficio presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro relativi al prestatore di lavoro temporaneo;
  • c)"servizi competenti" i centri per l'impiego o gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
  • d)"S.I.L." il Sistema informativo lavoro.

Testo vigente dal 13 febbraio 2001

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-07;442~art2 · fonte del testo