Nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia partecipa di norma alla ripartizione dei fondi speciali che siano destinati dallo Stato, in via generale, alle regioni per il potenziamento dell'assistenza scolastica per gli studenti universitari e dell'assistenza alle categorie di cui al capo II.

Testo vigente dal 4 aprile 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-03-19;70~art5 · fonte del testo