Nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia partecipa di norma alla ripartizione dei fondi speciali che siano destinati dallo Stato, in via generale, alle regioni per il potenziamento dell'assistenza scolastica per gli studenti universitari e dell'assistenza alle categorie di cui al capo II.
Testo vigente dal 4 aprile 1990
