Unitamente alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 3, passano alla regione:

  • a)le strutture operative e gli uffici degli enti ivi considerati, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia;
  • b)i beni mobili ed immobili, di spettanza dei medesimi, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia ed amministrati dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Per l'attuazione di quanto disposto nel comma 1, si segue il procedimento stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, facendosi decorrere il termine ivi stabilito dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale gia' in servizio presso le strutture e gli uffici di cui al comma 1 ed amministrato dal suddetto ufficio stralcio e' posto a disposizione della regione. Al suo inquadramento nel ruolo regionale si provvede, con il suo consenso, nel rispetto delle posizioni economiche gia' acquisite ed, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.

Testo vigente dal 4 aprile 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-03-19;70~art4 · fonte del testo