Art. 7
Il controllo della gestione dell'Istituto e' affidata ad un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, composto di tre revisori effettivi e tre supplenti, cosi' designati:
- a)un revisore effettivo con funzioni di presidente e uno supplente dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
- b)un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministero per i beni cultuali e ambientali;
- c)un revisore effettivo e uno supplente dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica; Il collegio dei revisori dei conti, provvede al riscontro degli atti della gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione le eventuali variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo: essi sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.
Testo vigente dal 14 gennaio 1997
