Il controllo della gestione dell'Istituto e' affidata ad un collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, composto di tre revisori effettivi e tre supplenti, cosi' designati:

  • a)un revisore effettivo con funzioni di presidente e uno supplente dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
  • b)un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministero per i beni cultuali e ambientali;
  • c)un revisore effettivo e uno supplente dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica; Il collegio dei revisori dei conti, provvede al riscontro degli atti della gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione le eventuali variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo: essi sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Testo vigente dal 14 gennaio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-22;685~art7 · fonte del testo