Art. 3
Il presidente dell'Istituto e' nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie tra una rosa di nominativi designati dal consiglio direttivo, dura in carica dieci anni e puo' essere confermato. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede le adunanze del consiglio e da' esecuzione alle loro deliberazioni. In caso di impedimento, il presidente e' sostituito, nelle sue funzioni, dal consigliere piu' anziano.
Testo vigente dal 14 gennaio 1997
