Art. 5 — Presidente
Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle relative sedute. Lo statuto provvede per la sostituzione del presidente nei casi di assenza od impedimento di quest'ultimo.
Testo vigente dal 11 aprile 2001
