Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1990 al 9 ottobre 2010. 422 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: L'art. 19 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
tolto: "Art. 19 (Arruolamento nel C.E.M.M.). - Gli allievi dell'Accademia navale, all'atto dell'ammissione alla prima classe dei corsi normali, hanno l'obbligo di arruolarsi, con ferma di quattro anni, nel Corpo equipaggi militari marittimi, con il vincolo di contrarre un'ulteriore ferma di anni quattro all'atto della nomina ad aspirante. Gli allievi ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo di contrarre una ferma di anni uno in aggiunta a quella di cui al precedente comma. Gli allievi e gli aspiranti vincolati alla ferma di quattro anni possono essere prosciolti, a giudizio del Ministero, qualora siano rinviati dall'Accademia navale per una delle seguenti cause:
tolto: a) inidoneita' in attitudine professionale;
tolto: b) inidoneita' riportata per la seconda volta negli esami di fine anno;
tolto: c) motivi disciplinari;
tolto: d) sopraggiunti avvenimenti che abbiano sostanzialmente modificato la situazione di famiglia degli interessati;
tolto: e) in applicazione dell'ultimo comma del successivo art. 21. Durante il primo anno di frequenza dell'Accademia navale e' consentito il proscioglimento degli allievi che ne facciano domanda. Sono prosciolti dalla ferma i rinviati per motivi di salute di cui al successivo art. 20. Sono tenuti a completare la ferma gli espulsi di cui al secondo comma del successivo art. 21. Gli allievi prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima e seguono le sorti della propria classe di leva. Gli allievi rinviati ma non prosciolti dalla ferma e quelli espulsi completano la ferma stessa prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe D. Gli aspiranti prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima e sono trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme in vigore. Possono, tuttavia, rinunciare al trasferimento nel caso in cui per effetto di tali norme siano tenuti ad un periodo di servizio alle armi di durata superiore al tempo occorrente per completare la ferma di leva. I rinunciatari seguono le sorti degli allievi rinviati e prosciolti dalla ferma di quattro anni. Gli aspiranti rinviati ma non prosciolti dalla ferma sono trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme in vigore, con l'obbligo di completare la ferma di quattro anni. Gli aspiranti espulsi dall'Accademia completano la ferma di quattro anni prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe D".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-02-21;68~art1 · fonte del testo
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