Le istruzioni ed informazioni che accompagnano apparecchi ed accessori ai sensi dei punti 1.5 e 1.7 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426, nonche' la traduzione della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento europeo, per apparecchi ed accessori immessi o messi a disposizione nel mercato italiano, sono redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

Testo vigente dal 6 novembre 2019

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Che cosa è cambiato dal 6 novembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 27 dicembre 1996 al 6 novembre 2019. 61 parole tolte, 63 parole aggiunte.

tolto: Gli apparecchi possono essere immessi in commercio e posti in servizio solo se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Apparecchi e dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali che sono loro applicabili e che figurano nell'allegato I. Istruzioni e avvertenze devono essere redatte nella lingua indicata nello stesso allegato I, punto 1.2.aggiunto: Le istruzioni ed informazioni che accompagnano apparecchi ed accessori ai sensi dei punti 1.5 e 1.7 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426, nonche' la traduzione della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento europeo, per apparecchi ed accessori immessi o messi a disposizione nel mercato italiano, sono redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;661~art2 · fonte del testo