Art. 28 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad € 7.428.205 per l'anno 2018 e ad € 5.244.568 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
- a)quanto a € 1.084.838 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
- b)quanto a € 1.098.799 per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
- c)quanto a complessivi € 5.244.568 annui a decorrere dall'anno 2018 mediante riduzione, per € 542.419, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per € 1.641.218, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per € 3.060.931, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 12 giugno 2018
