Art. 45 — Consulenza contrattuale
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 23 novembre 1994 al 30 ottobre 2010. 352 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonche' al recesso ed esclusione di soci, al dottore commercialista, tenuto conto dell'attivita' prestata, spettano onorari detreminati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni: fino a L. 100.000.000 dal 2% al 5%; per il di piu' fino a L. 500.000.000 dall'1,25% al 3%; per il di piu' fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,75% al 2%; per il di piu' fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,4% all'1,25%; per il di piu' oltre a L. 5.000.000.000 dallo 0,2% allo 0,75%. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni: fino a L. 50.000.000 dall'1% al 6%; per il di piu' fino a L. 250.000.000 dallo 0,75% al 4%; per il di piu' fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,5% al 3%; per il di piu' fino a L. 5.000.000.000 dallo 0,25% all'1,25%; per il di piu' oltre a L. 5.000.000.000 dallo 0,15% all'1%. Il valore della pratica e', in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti. Per i contratti a prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica e' costituito dal capitale mutuato o erogato. Per i contratti innominati il valore della pratica e' determinato con riferimento al contratto nominato analogicamente piu' simile. Onorario minimo L. 300.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-10-10;645~art45 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.