Le attivita' di formazione iniziale degli allievi finalizzate all'immissione nei ruoli di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono svolte presso la Scuola di formazione di base, la Scuola di formazione operativa, l'Istituto superiore antincendi, nonche' presso i poli didattici, le altre strutture del Corpo nazionale o, in casi di particolari esigenze, presso altre sedi didattiche individuate dal Dipartimento. Durante lo svolgimento dei corsi l'allievo:

  • a)e' tenuto all'osservanza delle norme del presente regolamento compatibili con il proprio status di allievo e dei regolamenti emanati dalla competente struttura del Dipartimento;
  • b)segue i programmi formativi adottati secondo le direttive del dirigente responsabile e del direttore del corso;
  • c)indossa l'uniforme e tutti gli equipaggiamenti previsti, di cui cura la custodia ed il mantenimento in perfetto ordine ed efficienza negli spazi affidati;
  • d)partecipa alle attivita' formative e alle prove pratiche con impegno e disciplina;
  • e)qualora eccezionalmente impiegato in servizi di istituto si attiene alle disposizioni ed ai compiti affidati dal responsabile operativo in loco.

Testo vigente dal 22 maggio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-02-28;64~art93 · fonte del testo