Art. 19 — Riconoscimento in servizio
Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, il personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale, in orario lavorativo, e con riguardo alla propria specificita' professionale e di ruolo, indossa l'uniforme in tutte le circostanze e secondo le modalita' indicate dall'Amministrazione e comunque:
- a)nelle fasi di attesa e di espletamento delle attivita' operative di soccorso;
- b)nell'espletamento delle attivita' di addestramento e di formazione professionale;
- c)nell'espletamento di servizi di vigilanza;
- d)nell'espletamento di servizi di guida di automezzi dell'Amministrazione;
- e)in occasioni di cerimonie ufficiali;
- f)nei servizi di istituto che comportano esigenze di qualificazione immediata. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e il personale appartenente al ruolo dei direttivi indossa l'uniforme nei servizi di soccorso tecnico urgente, nei servizi di guardia e nei servizi di vigilanza antincendio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti indossa l'uniforme nelle operazioni di soccorso tecnico urgente e quella di rappresentanza nelle cerimonie ufficiali. Su direttive del Capo del Dipartimento, concordemente con il Capo del Corpo nazionale, i direttori centrali, i direttori regionali ed interregionali ed i dirigenti delle altre articolazioni territoriali del Corpo nazionale, possono concedere autorizzazioni in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Testo vigente dal 22 maggio 2012
